Il tuo carico è sicuro? Chi è il responsabile della sicurezza del carico?

Il tuo carico è sicuro? Chi è il responsabile della sicurezza del carico?
Il tuo carico è sicuro? Chi è il responsabile della sicurezza del carico?

Chi è il responsabile della sicurezza del carico?

Come specificato nelle LINEE GUIDA EUROPEE SULLE MIGLIORI PRATICHE FISSAZIONE DEL CARICO PER IL TRASPORTO SU STRADA, l’attribuzione delle responsabilità nelle operazioni di carico si deve basare, oltre che su eventuali contratti conclusi tra le parti, anche sulla legislazione nazionale.

Si deve pertanto prendere in considerazione il D.Lgs. N.286 del 21.11.2005 che oltre ad occuparsi del contratto di trasporto in generale, ha previsto un preciso ruolo ed una specifica responsabilità alle diverse figure operanti nella filiera del trasporto.

In particolare l’art. 2 comma 1 lettera d) del decreto, fornisce la definizione di caricatore, ovvero

“l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto”

 

Come potrete immaginare, talvolta questa figura non è di semplice individuazione. Si pensi a quelle aziende di spedizione che affidano a terzi, in genere a cooperative, il servizio di carico/scarico. In questo caso il caricatore svolge la propria attività nell’ambito della movimentazione “fine linea”, su indicazione del proprietario della merce al momento in cui la preleva dal magazzino di quest’ultimo, ovvero seguendo le istruzioni impartite dal conducente del mezzo.

Chi è dunque il caricatore?

La circolare del 19/11/2011 Prot. n. 17277 – Figura del “caricatore” – cerca di indicare alcuni criteri per l’individuazione della figura del “caricatore”, nonché prevedere gli elementi desumibili dalla documentazione relativa al trasporto, al fine di ritenere correttamente responsabile, ai sensi del citato decreto legislativo n. 286/2005, esclusivamente colui il quale possa realmente avere consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità che sono ad esso collegate. Ecco allora che:

“Nel caso in cui la movimentazione delle merci all’interno del magazzino sia affidata a terzi e costituisca oggetto di un contratto scritto, ai fini della individuazione della figura del caricatore nei documenti relativi al trasporto, si dovrà valutare se tale contratto preveda espressamente l’obbligo, per chi effettua la movimentazione, di consegna della merce al vettore e la sua sistemazione a bordo del veicolo.”

 

Sulla base di quanto riportato potremmo quindi avere i seguenti casi:

 

  • movimentazione delle merci affidata a terzi con contratto scritto

 

il contratto dovrebbe prevedere anche l’obbligo per il committente di comunicare al caricatore la massa del veicolo, ovvero di dare mandato al caricatore di acquisire il dato direttamente dal vettore, nonché il percorso lungo il quale eseguire la prestazione ed ogni elemento utile ai fini della sistemazione del carico a bordo del veicolo;

 

  • movimentazione delle merci affidata a terzi con contratto non scritto

 

la ripartizione delle responsabilità tra caricatore, committente e/o proprietario della merce e vettore seguirà gli ordinari principi civilistici relativi all’onere probatorio;

 

  • contratto che abbia ad oggetto un’attività di logistica integrata

 

salvo quanto previsto nei precedenti capoversi, si presume che il soggetto che svolga tale attività sia l’impresa che assume il ruolo di caricatore.

Allora chi è il responsabile della sicurezza del carico?

Riprendendo il D.Lgs.286 del 2005 l’articolo 7 al comma 3 stabilisce che:

 

“In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e successive modificazioni qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale  violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.”

 

Le norme sulla sicurezza a cui fa riferimento il comma 6 sono le seguenti:

 

  • articolo 61 – sagoma limite
  • articolo 62 – massa limite
  • articolo 142- limiti di velocità
  • articolo 164 – sistemazione del carico sui veicoli
  • articolo 167 – trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo
  • articolo 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose

 

il comma 3 prosegue dicendo:

 

Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

 

Inoltre il comma 7-bis recita:

 

Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e’ disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

 

Quali dunque le conclusioni?

 Appare evidente quanto sia non solo importante, ma indispensabile, che il contratto di trasporto identifichi i soggetti responsabili del carico, dettando prassi e procedure da seguire per assicurarsi che il carico venga eseguito a regola d’arte fornendo istruzioni dettagliate sulle modalità di esecuzione del trasporto.

Detto questo la responsabilità in materia di fissaggio del carico non ricade esclusivamente sul vettore, o sul conducente, ma ricadono anche sul caricatore, fatto salvo il fatto che in caso di violazioni accertate su strada potrebbe essere chiamato in causa anche il committente.