Quando nominare il Consulente ADR

Quando nominare il Consulente ADR
Quando nominare il Consulente ADR

Il Decreto Ministeriale del 07/08/2023, pubblicato sulla G.U. n.220 il 20/09/2023, individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento, o scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del Consulente alla sicurezza ADR.

Vediamo i diversi casi di esenzione dalla nomina:

1. Sono esentate dalla nomina tutte quelle attività che rientrano nei casi di esenzione previste dall’ADR

2. Sono esentate dalla nomina le attività che rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto, di cui:
• al capitolo 3.3 dell’ADR “Disposizioni Speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti”
• al capitolo 3.4 dell’ADR “Merci pericolose imballate in Quantità Limitata”
• al capitolo 3.5 dell’ADR “Merci pericolose imballate in Quantità Esenti”

3. Sono esentate dalla nomina le attività connesse ai trasporti di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto dei limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR, ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse. Per queste attività sono previste un numero massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare. Ogni operazione dovrà rispettare i limiti. Sono escluse dall’esenzione le materie appartenenti alla classe 7. Nei casi di spedizione di quantità eccedenti i limiti quantitativi individuati dalla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR o eccedenti il numero delle spedizioni indicate, ci sarà l’obbligo della nomina del consulente ADR.

4. Sono esentate dalla nomina le attività connesse ai trasporti occasionali, in ambito nazionale, di materie pericolose caricate in cisterna o alla rinfusa. Le materie devono essere assegnate al gruppo di imballaggio III (poco pericolose) oppure alla categoria 3 o 4. Il numero massimo delle operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con un limite di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare. Sono escluse le materie appartenenti alla classe 7. Se queste condizioni non sono rispettate, sarà obbligatoria la nomina del consulente ADR.

5. Sono esentate dalla nomina le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, siano esse in colli, in cisterna o alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Nei casi 3 e 4, l’impresa dovrà predisporre un registro interno in cui andrà ad indicare il numero delle spedizioni eseguite annualmente, integrato dai dati di classificazione, identificazione della spedizione, data di esecuzione, tipo di imballaggio e relativo quantitativo netto. Il registro dovrà essere archiviato, in modalità cartacea o digitale, per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’autorità competente in caso di richiesta.
Il legale rappresentante dell’impresa, che intende avvalersi dell’esenzione dalla nomina, non dovrà fare alcuna comunicazione all’UMC competente per territorio, né inviare alcuna documentazione, ma dovrà assicurarsi che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate.

In caso di gravi incidenti o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, che richiedano una notifica secondo quanto indicato nella sezione 1.8.5 dell’ADR, il legale rappresentante dovrà inoltrare all’UMC competente la relazione di incidente, specificando, nella copertina della relazione, la condizione di esenzione dalla nomina del consulente.

Il legale rappresentante è inoltre responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose secondo quanto previsto al capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente in caso di richiesta.

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